Il Ccnl 23.2.2026 sulle EQ non contiene particolari novità, ma tra le poche v’è quella della determinazione della durata massima di 5 anni.
Occorre avvertire che tale termine massimo vale esclusivamente per gli enti privi di dirigenza. Infatti, l’articolo 19, comma 6, del nuovo Ccnl specifica: “Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni”. Gli “incarichi di cui al comma 1” sono appunto quelli relativi agli enti senza dirigenti, sicchè il termine fino a 5 anni vale solo per essi: l’articolo 18 del Ccnl 16.11.2022, infatti, prescrive per gli enti con la dirigenza una durata massima degli incarichi di EQ di 3 anni.
Evidenziata l’esistenza di una norma posta a definire la durata massima di tali incarichi, ancora una volta si constata il vulnus dell’assenza della fissazione della durata minima.
Ma, risulta del tutto evidente che comunque detta durata minima non possa essere inferiore al periodo minimo necessario per la gestione e, quindi, di almeno un anno e che ciò non può e non deve essere impedito dalla scadenza del mandato elettorale. Precisa, sul punto, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione 21 marzo 2016, n. 23: “La stessa durata annuale…omissis… si pone al limite della ragionevolezza, senza peraltro superarla ad avviso di questo Collegio, se si tiene conto che l’art. 9 del CCNL 1 aprile 1999 si riferisce ad un periodo massimo non superiore a 5 anni, ipotizzando una naturale durata pluriennale dell’incarico, anche in funzione di certezza dell’azione amministrativa e di garanzia del dipendente pubblico di non rimanere continuamente in balia delle decisioni del potere politico”.
La magistratura contabile ritiene assolutamente irrazionale ed illegittimo regolare gli incarichi dei “quadri” prevedendo termini infra annuali.
Lo svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture comunali richiede, spiega la sezione Liguria, “una durata tale da consentire al titolare della posizione un ragionevole margine di autonomia e discrezionalità, circostanza che pare escludersi in casi di rinnovi ogni quindici giorni od ogni mese, il più delle volte, peraltro, con efficacia retroattiva”, come avvenuto nel caso esaminato, ma come si riscontra, magari con periodo meno ridotti, nella prassi molto estesa.
Stabilire durate degli incarichi di EQ inferiori all’anno è un contro senso sotto tutti gli aspetti, ma anche, in particolare, sotto quello della necessaria connessione tra espletamento dell’incarico e valutazione.
All’incarico, come noto, consegue l’assegnazione di una retribuzione di posizione e di risultato, strettamente connesse proprio alle attività previste e alle capacità di gestione nel rispetto degli obiettivi generali fissati dall’amministrazione, dei quali le EQ negli enti privi di dirigenti garantiscono l’attuazione.
L’articolo 5, comma 2, lettera d), del d.lgs 150/2009 dispone che gli obiettivi debbono essere “riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno”. Il “di norma” non va letto come previsione tale da consentire una durata inferiore all’anno, ma semmai superiore.
Del resto, l’annualità è l’unità di misura della programmazione attuativa del Piao o Peg-Pdo: poiché le EQ sono chiamate ad organizzare gli uffici per conseguire gli obiettivi programmati, risulta di evidenza palmare la necessità di una durata degli incarichi mai inferiore all’anno finanziario.
Da qui si desume l’errore gravissimo, quanto diffusissimo, di prevedere che la scadenza dell’incarico di EQ sia connessa alla conclusione del mandato sindacale. Per un verso, con tale previsione si introduce una causa di spoil system apertamente vietata dalle sentenze della Consulta a partire dalle 103 e 104 del 2007, che per quanto riferite alla dirigenza sono da estendersi ai funzionari di vertice degli enti locali sia pure privi di qualifica dirigenziale; per altro verso, la scadenza infrannuale degli incarichi di EQ interrompe il flusso della gestione in modo platealmente irrazionale ed incompatibile con le norme sull’organizzazione.
Alla luce delle indicazioni a suo tempo fornite dalla citata Sezione Liguria, incarichi oggi di EQ di durata inferiore all’anno comportano il venir meno anche della “causa dell’indennità di posizione, già corrisposta in tutti i casi esaminati, la quale non è più collegata allo svolgimento di mansioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa o da contenuti di alta professionalità e specializzazione, ma diviene, analogamente alla parte variabile del fondo per i dipendenti analizzata precedentemente, una semplice integrazione retributiva, slegata dal suo presupposto negoziale”, consistente nell’attribuzione di funzioni manageriali, espletabili e valutabili necessariamente in un lasso di tempo almeno annuale.

