Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 7.10.2026, n. 108, evidenzia che ai comuni non è consentito istituire funzioni e qualificarle strumentalmente come fondamentali, specie se l’intento ulteriore consiste nell’assumere reiteratamente personale flessibile come metodo ordinario di copertura del connesso fabbisogno.
Il passaggio fondamentale del parere si riscontra laddove la Sezione evidenzia: “se, diversamente, le ipotesi di rideterminazione del tetto di spesa per il lavoro flessibile dovessero estendersi ad attività che ogni comune, autonomamente, qualifica come essenziali, la finalità della norma e della stessa interpretazione della giurisprudenza
potrebbe essere elusa, aprendosi la possibilità, per ogni Ente, di rideterminare il livello della spesa flessibile ogni qual volta venga motivata la ritenuta essenzialità di un servizio o di una attività”.
I comuni debbono rassegnarsi: l’essere enti a finalità generali non è sufficiente a qualificare come funzione essenziale ogni attività svolta.
L’acquisizione di questa consapevolezza è fondamentale, allo scopo di preordinare in modo corretto l’organizzazione interna all’attività amministrativa svolta.
La Sezione non entra nel merito della decisione del comune di istituire un parco tematico turistico ed, anzi, non nega la funzione di valorizzazione dell’economia da esso sussumibile.
Tuttavia, la gestione di un parco turistico non è evidentemente un servizio essenziale, nè è rimesso alla soggettività di ogni comunque attribuire il requisito di essenzialità alle attività svolte.
C’è, invece, da interrogarsi sulla stabilità nel tempo dell’attività svolta e, conseguentemente, sul metodo organizzativo.
Il parco è stato istituito nel 2012; sono passati, dunque, 14 anni. Affermare che si tratti di un’attività ancora straordinaria e/o eccezionale è oggettivamente insostenibile. Ma, il comune ha fondato il reiterato ricorso all’acquisizione di lavoro flessibile ai fini della gestione del parco tematico proprio sulla straordinarietà dell’attività e, inoltre, sulla temporaneità della gestione, nelle more della costituzione di una fondazione. Che, però, non si è mai fin qui vista.
Fermo restando l’impossibilità di qualificare il parco tematico come servizio o attività essenziale (e la deliberazione della Sezione evidenzia impietosamente gli errori clamorosi di diritto che l’ente ha posto alla base della propria valutazione di essenzialità), in ogni caso tale attività è entrata a far parte delle funzioni ordinariamente svolte dall’ente.
Ciò è più che sufficiente per considerare non corretto continuare a reclutare il personale necessario alla vita del parco con forme flessibili di lavoro.
Se la funzione è stabile, il fabbisogno lavorativo è stabile e, dunque, l’ente deve assumere con contratti a tempo indeterminato, e non continuare con lavori flessibili.
La causa giustificativa delle assunzioni flessibili consistente nell’attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti ovviamente recede laddove i servizi, per la loro lunga durata nel tempo – come nel caso di specie – non possano certo più qualificarsi come “nuovi”.
Insomma, un ente non ha alcuna possibilità di scegliere di coprire fabbisogni di personale duraturi solo mediante forme flessibili di lavoro.
Per altro, le disposizioni dell’articolo 33 del d.l. 34/2019 sono finalizzate a consentire agli enti virtuosi di incrementare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato e di aumentare l’importo del fondo della contrattazione decentrata.
Gli enti, quindi, hanno possibilità di istituire nuove funzioni o servizi in autoproduzione. Possibilità, evidentemente, condizionata alla sostenibilità della spesa di personale.
Laddove il fabbisogno di spesa fosse maggiore di quello sostenibile o, comunque, l’organizzazione dell’attività non perfettamente coerente con le possibilità di autoproduzione, non resta che scegliere forme di esternalizzazione: società in house, società miste, istituzioni, fondazioni. Ma, il progetto di esternalizzazione non legittima il rinvio sine die della sua realizzazione e il mantenimento della gestione del servizio solo con lavoro flessibile.

