Tratto da: EIUS  

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non di quello contabile, la controversia riguardante il rifiuto dell’organo straordinario di liquidazione (OSL) di ammettere alla massa passiva della procedura l’ente comunale in stato di dissesto finanziario, trattandosi di provvedimento avente natura autoritativa. ► V. anche, in questa Rivista, TAR Campania, sez. II, sent. n. 4749/2024, che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sul diniego opposto dall’OSL al credito vantato da un privato.

CGA Regione Siciliana, 20 giugno 2025, n. 495

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