tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 03/06/2026 n. 4142/Sezione 19 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisdizione e compensazione tra canoni di locazione e debiti tributari

L’atto con cui l’Ente comunale manifesta espressamente la volontà di compensare un proprio debito civilistico con crediti tributari vantati nei confronti del contribuente (nota di compensazione) è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario qualora, attraverso la sua impugnazione, il contribuente intenda contestare la debenza dei tributi oggetto di compensazione. In tal caso, infatti, l’atto assume natura sostanzialmente impositiva a prescindere dalla mancata inclusione nell’elenco di cui all’art. 19, Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. C. Cass. sentenze 13 luglio 2023, n. 20051 e 13 dicembre 2023, n. 34851).
In base a tale qualificazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha riformato la pronuncia di prime cure che aveva declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in relazione all’impugnazione di una nota comunale di compensazione tra presunti debiti tributari della contribuente (quale incorporante di altra società) e crediti di natura civilistica vantati dalla stessa nei confronti del Comune (canoni di locazione).
La nota – spiega il Collegio – costituisce il primo atto con cui sono state portate a conoscenza della contribuente pretese tributarie mai precedute dalla notifica di validi atti impositivi. Poiché la contribuente ha contestato l’esistenza stessa dei debiti tributari utilizzati in compensazione, il petitum sostanziale della controversia riguardava l’accertamento della debenza dei tributi e non la legittimità dell’operazione compensativa. Sicché la giurisdizione non è civilistica, bensì tributaria.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.
 

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