Sentenza del 08/04/2026 N. 262/1 – Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna
Controllo automatizzato e comunicazione di irregolarità
In materia di c.d. controllo automatizzato, l’invio della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e dell’analoga disposizione ex art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), prima dell’iscrizione a ruolo, è necessaria solo quando vengano riscontrati errori nella dichiarazione presentata dal contribuente. La sua omissione non è, comunque, assistita da alcuna espressa sanzione di nullità.
Richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione 1°luglio 2024, n. 18078, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha operato una distinzione tra la comunicazione predetta e l’avviso prodromico all’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 6, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, (l’assenza dei quali era stata contestata dalla contribuente) respingendo, nella specie, l’appello proposto della parte privata.
In particolare, Il Collegio sardo ha evidenziato che, nel caso di controllo automatizzato, quale quello in esame, il contraddittorio endoprocedimentale non era dovuto, mentre era dovuto l’invio della comunicazione di irregolarità (trattandosi di recupero conseguente a errore nella dichiarazione). Tuttavia, sebbene non prodotta in giudizio la prova del suo invio da parte dell’Ufficio, l’eventuale omissione si configura come mera irregolarità che non inficia la validità degli atti impugnati (cartella di pagamento e iscrizione a ruolo).
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