Giurisdizione tributaria – Ambito di applicazione – Atto finale – Atti prodromici
Spetta al giudice tributario il sindacato sugli atti di imposizione tipizzati dall’art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tale giurisdizione ha carattere pieno ed esclusivo e non si limita all’atto finale (nella specie, atto di accertamento), ma si estende alla legittimità di tutti gli atti prodromici e della sequenza procedimentale (nella fattispecie, ordini di verifica fiscale e processi verbali di constatazione della guardia di finanza). (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che: i) gli eventuali vizi degli ordini di verifica non possono essere fatti valere autonomamente in via immediata; ii) in quanto atti inseriti nella sequenza che conduce all’imposizione, tali vizi possono essere dedotti esclusivamente impugnando l’atto finale (provvedimento impositivo) che conclude l’iter di accertamento; iii) qualora l’attività di accertamento non sfoci in un atto impositivo, l’ordine di verifica che risulti lesivo di diritti soggettivi del contribuente -con particolare riferimento alla compressione di libertà costituzionali quali il domicilio, la corrispondenza o l’iniziativa economica – è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2023, n. 3170.
Consiglio di Stato, sezione VI, 8 aprile 2026, n. 2790 – Pres. Simonetti, Est. Lamberti

