Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza 11 ottobre 2024, n. 8171 con riguardo alla violazione per alcuni lotti della “Procedura aperta telematica per la Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto (GETIS)” dell’obbligo di inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Per la Terza sezione del medesimo Consiglio di Stato non si deve condurre una valutazione caso per caso della natura unitaria o non della procedura di gara, in quanto, per un verso, il bando ha natura di atto amministrativo generale e il suo annullamento produce effetti erga omnes; per l’altro, la suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della gara, avendo tale suddivisione solo una funzione estranea – quando non in conflitto – con l’interesse al risultato che l’amministrazione si propone di soddisfare attraverso il contratto, la cui causa negoziale si coglie solo avendo riguardo all’intera operazione amministrativa e contrattuale.