tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Luigi Oliveri

L’entità della garanzia non è rapportata al tipo di gara, aperta o meno che sia, bensì al valore dell’importo. Lo conferma il parere Mit 3276/2025.

Nel sottosoglia il Legislatore ritiene che in ragione appunto dell’importo, la particolare semplificazione generale della relazione tra amministrazione appaltante ed operatore economico non richieda in linea generale la garanzia provvisoria.

Dunque, a prescindere dal sistema di selezione del contraente utilizzato, ai sensi dell’articolo 53 non va richiesta la garanzia provvisoria, a meno che non si attivino procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, dialogo competitivo, o partenariati per l’innovazione e sussistano particolari esigenze che ne giustifichino l’introduzione, da esplicitare nella decisione di contrarre, nel bando o in un altro atto equivalente.

E’ bene, però, sottolineare:

  • il parere 3276 del Mit conferma ancora una volta, sia pure indirettamente, che nel sottosoglia le procedure aperte sono perfettamente ammissibili, sussistendo ragioni discrezionalmente individuate dalla PA procedente per avvalersi di questo sistema di selezione;
  • se si ammette che nel caso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando alla quale si invitino almeno 5 operatori economici la garanzia provvisoria sia da richiedere, appare certamente possibile estendere tale possibilità al caso di procedura aperta nel sottosoglia.
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