Tratto da: leautonomie.it

La Commissione Arconet, nella seduta dello scorso 5 giugno, ha nuovamente esaminato la proposta di estendere il regime derogatorio a tutti i lavori di importo inferiore a 150.000 euro. La questione nasce con il dlgs 36/2023, che ha elevato la soglia per gli affidamenti diretti di lavori da 40.000 a 150.000 euro, di fatto vietando, al di sotto di tale soglia, l’accantonamento del fondo pluriennale vincolato in applicazione della disciplina speciale di cui al punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011.

Si tratta di una disciplina che deroga alla regola generale secondo cui il fpv si crea solo quando, a fronte di un’entrata accertata, è sorta un’obbligazione giuridicamente perfezionata (impegno) ma non ancora esigibile. 

Per i lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l’affidamento diretto dei contratti, invece, le risorse sono interamente conservate nel fpv determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici;

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale;

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Nel testo vigente dell’allegato 4/2 è previsto che la condizione di cui alla lett. b) “non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro”. 

Ora il quadro è cambiato perché la soglia per l’affidamento diretto è stata elevata a 150.000 euro (art. 50 del dlgs 36/2023) e solo da questa soglia scatta l’obbligo di inserire l’intervento nella programmazione triennale (art. 37 del dlgs 36/2023).

Secondo Arconet, per ripristinare la deroga occorre un intervento normativo che esula dalle proprie competenze. La Commissione ha comunque elaborato una proposta che sarà sottoposta al legislatore a vale del correttivo all’allegato 4/2 che la stessa Commissione ha già licenziato  Se la proposta sarà approvato, al paragrado 5.4.9 verrebbe aggiunto il seguente periodo finale:

Fermo restando le procedure previste dall’art. 50 del d.lgs. n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti due condizioni:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell’esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell’opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Notiamo incidentalmente che in tal modo verrebbe prevista una deroga nella deroga, ancorata non alle condizioni dalle vigenti lett. c) e d), ma alle diverse condizioni della verifica del pfte.

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