Tratto da: EIUS
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia in riferimento, nel complesso, agli artt. 3 e 53 Cost. – dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), come sostituito dall’art. 1, comma 715, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»], là dove prevede l’indeducibilità dell’imposta municipale propria (IMU) sugli immobili strumentali dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). ► V. anche Corte cost., sentt. nn. 21/2024 e 262/2020, entrambe in questa Rivista.
Corte costituzionale, 29 ottobre 2024, n. 171