Tratto da GiurisprudenzaAppalti
Interessante l’odierna T.A.R. Campania, II, 26 febbraio 2026, n. 1387, che risulta essere una tra le prime pronunce ad esprimersi sul meccanismo delineato dal cd. correttivo per l’individuazione della proposta da mettere a base di gara in una procedura di finanza di progetto.
Come noto, l’art. 193 prevede per il fine che l’ente concedente, sulla base dei principi generali, debba individuarla in forma comparativa, e sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell’ente concedente.
Ma, in concreto, come si devono declinare detti criteri?
O, meglio, come non devono essere declinati?
La vicenda, in via preliminare, ha visto l’accoglimento di due censure:
- la prima relativa difetto al difetto di una motivazione circa la convenienza e la fattibilità del PPP ex art. 175 c. 2 del Codice, e circa l’interesse pubblico collegato alla complessiva operazione in progetto
- la seconda sulla mancanza di trasparenza e sulla carenza di dati e parametri necessari per la formulazione di una proposta consapevole
Di maggiore interesse è però la residuale censura accolta dal Collegio, che ha stigmatizzato come l’ente concedente abbia, “già nella prima fase del procedimento preliminare alla vera e propria fase di gara, individuato in maniera assai puntuale e dettagliata i punteggi da attribuire alle singole proposte ancora a pervenire“.
“Come lamentato dalla parte ricorrente, l’Amministrazione procedente ha, infatti, elaborato, proponendola all’interno dell’avviso, una alquanto dettagliata griglia dei punteggi da attribuirsi in sede di valutazione delle varie proposte che sarebbero pervenute: tale eccessivo dettaglio nella predeterminazione dei punteggi implica, da un lato, una possibile restrizione della concorrenza già in questa fase preliminare, destinata alla sola elaborazione dei progetti da sottoporre alla P.A. per lo scrutinio e la selezione di quello da porre, in seguito, a base di gara; dall’altra, finisce con lo stravolgere il meccanismo stesso della duplicità della fasi propri dell’istituto in commento, secondo quanto si è in precedenza osservato (un primo segmento, si ribadisce, che si conclude con la cernita della proposta ritenuta maggiormente conforme all’interesse pubblico, e un secondo segmento che vale, invece, a selezionare l’operatore economico al quale affidare la commessa pubblica).
Nel caso di specie, l’avviso impugnato, volto appunto a stimolare la presentazione di proposte, preannuncia già: l’attribuzione di 10 punti in proporzione al fatturato specifico nella refezione scolastica; ulteriori 10 punti in base alle esperienze specifiche di project financing nel settore della refezione scolastica; 40 punti in relazione al P.E.F., nonostante le carenze istruttorie in precedenza rilevate che, obiettivamente, ostacolano la formulazione di una offerta seria e compiuta.
In altri termini, l’Amministrazione ha provveduto a una anticipazione di contenuti propri della successiva fase della procedura, con la conseguenza di delimitare, ab origine e di fatto, il bacino dei potenziali proponenti e di alterare il meccanismo proprio del p.f.”

