SENTENZA DEL 08/05/2024 N. 410/7 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO
Fabbricato collabente e agevolazioni “prima casa”
In caso di acquisto di fabbricati collabenti (categoria catastale “F2”) non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” poiché lo stato di degrado che li caratterizza è tale da non poter essere abitati o utilizzati.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto legittima la richiesta di pagamento della maggiore imposta di registro relativa all’atto di compravendita di una unità collabente.
I giudici del Veneto hanno aderito all’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17815/2017) e dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risposta all’interpello n. 357 del 3/08/2019.
In particolare, i giudici hanno spiegato che questo tipo di immobile è del tutto inidoneo a soddisfare esigenze abitative, né può essere equiparato al fabbricato in corso di costruzione e/o definizione accatastato nelle categorie “F/3” ed “F/4” al fine di godere delle agevolazioni fiscali.