Detta pronuncia del giudice amministrativo afferma che è illegittimo il provvedimento di esclusione di un rti da una gara di appalto di servizi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che il concorrente interessato ha effettuato tardivamente (dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte) il pagamento del contributo in favore dell’ANAC; detto versamento, infatti, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti.
1. Il presente giudizio riguarda la “procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l’acquisizione di servizi di payroll in outsourcing per Sogei – ID 2702”, indetta da Consip S.p.A. (di seguito anche “Consip”) per conto di Sogei S.p.A., con bando pubblicato sulla GUUE n. S 31 del 13.02.2024 e su Piattaforma ANAC in data 14.02.2024.
2. L’importo posto a base di gara è pari ad euro 4.598.800,00 per l’intera durata dell’appalto di 72 mesi. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con massimo 60 punti attribuibili all’offerta tecnica e 40 punti alla proposta economica.
3. La lex specialis di gara ha previsto l’applicazione del c.d. meccanismo di inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito anche il “Codice”). Di conseguenza, si sarebbe dapprima e direttamente proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, per poi esaminare la documentazione amministrativa del solo primo classificato (par. 18 del disciplinare di gara).
4. Il disciplinare di gara aveva inoltre precisato che la Commissione, prima di procedere con la valutazione delle offerte, avrebbe comunque verificato il corretto pagamento del c.d. contributo ANAC da parte dei concorrenti.
5. In particolare, con riguardo al versamento del contributo ANAC, il disciplinare stabiliva che “i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l’importo e le modalità di cui alla delibera ANAC n. 606 del 19/12/2023. … La Consip accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Consip richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico, che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Consip o nel caso in cui il pagamento risulti effettuato dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta”(par. 10).
6. Alla gara hanno partecipato sei concorrenti, tra cui il costituendo RTI composto dalla mandataria Teleconsul Editore S.p.A. e la mandante Piercarmine Sapia Consulente del Lavoro (di seguito anche “RTI Teleconsul” o “ricorrente”).
7. Nel corso della seduta del 18 aprile 2024, prima di procedere con la valutazione diretta delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice ha quindi effettuato la verifica del corretto versamento del contributo ANAC da parte dei concorrenti, prendendo tuttavia atto della “impossibilità di verificare tramite il FVOE l’avvenuto pagamento del contributo ANAC” (verbale n. 2).
8. In ragione del problema tecnico riscontrato, in data 19 aprile 2024, è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti, richiedendo la produzione entro dieci giorni della ricevuta di pagamento del contributo ANAC.