Tratto da: EIUS 

Ai sensi dell’art. 78, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), l’amministratore dell’ente locale non è tenuto ad astenersi allorché si adottino «provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»; correlazione che non può essere meramente ipotetica, ma dev’essere dimostrata per mezzo di elementi indiziari specifici, concreti e attuali. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 5423/2020; sez. VII, sent. n. 652/2024; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 209/2019; nonché l’articolo Sul dovere di astensione degli amministratori degli enti locali, di Alessandro Oddi.

TAR Abruzzo, 3 settembre 2024, n. 382

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