Tratto da EIUS
L’art. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»), a norma del quale «[t]utte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge», si riferisce non soltanto alle deliberazioni degli organi collegiali (consiglio e giunta), ma anche alle determinazioni dirigenziali.

