Tratto da: Eius  

Sono incostituzionali – per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost. – gli artt. 9, comma 3, della l. 17 febbraio 1968, n. 108 («Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»), e 2, comma 6, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell’amministrazione digitale»), là dove non prevedono, per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2025, n. 3

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