Tratto da: EIUS
Ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. 17 febbraio 1968, n. 108 («Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»), i presentatori di una lista di candidati per le elezioni regionali sono tenuti a depositare, entro il termine perentorio delle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni, i certificati elettorali attestanti l’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista stessa, pena l’esclusione di questa dal procedimento elettorale.