Tratto da EIUS
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 1, della l.r. Campania 29 maggio 2025, n. 6 [«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)»], là dove prevede che il sindaco il quale voglia candidarsi alla carica di presidente della Regione o di consigliere regionale deve rassegnare le dimissioni almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale.

