Tratto da EIUS
In tema di elezioni: 1) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura, e non un semplice elemento di prova volto a evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale; 2) la disciplina di cui all’art. 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), non può essere utilizzata se non in forma residuale e a fini di mera regolarizzazione, in quanto disciplina speciale non riconducibile ai principi che informano il soccorso istruttorio nelle procedure di gara (gradualmente evolutosi verso una dimensione sostanziale), perché dettata dalla necessità (sebbene al comma 3 si discorra di «nuovi documenti») di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste, non potendosi consentire il sostanziale emendamento fuori termine di documentazione essenziale. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 2469/2017, e TAR Valle d’Aosta, sent. n. 36/2020, entrambe in questa Rivista.

