Tratto da EIUS
In tema di elezioni: 1) in virtù del principio generale del favor voti, occorre acclarare se, nel caso concreto, l’anomalia del voto non trovi ragionevole giustificazione in cause diverse dalla volontà dell’elettore di farsi identificare, tenendo conto dell’effettiva capacità dello stesso di apprendere ed osservare appieno le istruzioni per l’espressione del suffragio; 2) poiché la legge non impone di esprimere il voto a una lista con un crocesegno, ma fa riferimento a un “contrassegno”, è del tutto legittimo qualunque segno grafico – purché non anomalo e, quindi, potenzialmente idoneo al riconoscimento – a far ritenere valido il voto espresso; 3) l’elettore il quale abbia commesso un errore materiale nell’esprimere il proprio voto è tenuto a chiedere al seggio la sostituzione della scheda, in modo da evitarne l’annullamento in sede di spoglio; 4) l’espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, determinandosi altrimenti la nullità del voto perché affetto da insanabile contraddittorietà; 5) ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), è ammesso al voto assistito soltanto l’elettore che presenti una disabilità fisica (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità), e non anche quello che versi in una condizione di disabilità cognitivo-mentale; 6) l’ammissione al voto assistito può ritenersi legittima a condizione che l’infermità fisica sia attestata da certificati medici allegati ai verbali delle operazioni elettorali oppure, in mancanza, sia adeguatamente descritta in questi ultimi.

