tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 10/03/2026 n. 59/Sezione 1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca

Effetti del decreto di esdebitazione anche sui crediti tributari rimasti estranei alla procedura fallimentare

Il decreto di esdebitazione, disciplinato dall’art. 142 della Legge Fallimentare (e ora nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), produce effetti liberatori anche sui crediti tributari, tale beneficio opera anche nei confronti dei creditori anteriori all’apertura del fallimento che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo (art. 144 L.F. e art. 278 CCII). L’esdebitazione però avrà effetto per la sola parte eccedente la percentuale che il creditore avrebbe percepito se avesse partecipato al concorso insieme ai creditori di pari grado.
A queste conclusioni è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca che, accogliendo parzialmente il ricorso, ha sposato la tesi di parte ricorrente ritendo applicabile l’art. 144 della Legge Fallimentare.
Nel caso di specie, pertanto, all’’Ente impositore resta la possibilità di intraprendere, nei limiti decadenziali, una nuova iniziativa volta alla riscossione del credito nella parte residua, ossia non coperta dal decreto di esdebitazione.

Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda

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