Il DVR inattendibile o senza data certa aggrava la colpa del datore di lavoro in caso di infortunio?
La sentenza n. 14579/2026 della Corte di Cassazione offre lo spunto per una riflessione sulla gestione documentale della sicurezza in azienda e in cantiere. Il caso riguarda un tragico infortunio sul lavoro avvenuto durante l’utilizzo di un trattore agricolo privo delle necessarie protezioni (roll-bar non sollevato), che ha portato alla condanna del datore di lavoro.
Al di là della dinamica specifica, la sentenza è di estremo interesse per tecnici, RSPP e coordinatori perché si sofferma non solo sulla mancanza materiale di sicurezza, ma sulla scarsa attendibilità degli strumenti di prevenzione documentale (DVR e attestati di formazione), spesso considerati erroneamente come meri adempimenti burocratici aggiustabili all’occorrenza.
Inattendibilità del DVR e assenza di data certa
Uno degli aspetti più incisivi della sentenza riguarda il valore probatorio del documento di valutazione dei rischi (DVR). La Corte ha rilevato come il documento presentato dalla difesa fosse privo di una data certa e presentasse indizi di una redazione postuma rispetto all’evento infortunistico.
Per i professionisti, questo è un monito operativo: la giurisprudenza sta spostando l’attenzione dalla sola presenza del documento alla sua integrità e tempestività. Un DVR che non dimostri di essere stato redatto prima dell’inizio delle attività, o che non sia stato aggiornato coerentemente con le reali modalità operative, non solo è inutile ai fini della difesa, ma diventa prova documentale della colpa del datore di lavoro per omessa valutazione specifica del rischio.
Le motivazioni della Corte
La sentenza consolida un orientamento già emerso in precedenti pronunce, ma lo definisce con ulteriore precisione riguardo all’Accordo Stato-Regioni. I giudici chiariscono che l’abilitazione specifica per l’uso di attrezzature (il cosiddetto “patentino”) non è in alcun modo sostitutiva della formazione generale e specifica prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Molte imprese commettono l’errore di ritenere un operatore esperto solo perché munito di patentino o con anni di pratica alle spalle. La Corte demolisce questa tesi: l’esperienza sul campo non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire una formazione codificata, verificabile e, soprattutto, aggiornata rispetto ai rischi specifici della mansione.
Condotta abnorme: il limite della prevedibilità
Un altro pilastro della sentenza riguarda il tentativo della difesa di invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore, che aveva omesso di sollevare il roll-bar di protezione. La Cassazione ribadisce un concetto fondamentale per la sicurezza in edilizia e agricoltura: l’errore del lavoratore, anche se consapevole, è considerato un rischio prevedibile e governabile.
Perché il comportamento sia definito abnorme (ed esoneri il datore di lavoro), deve trattarsi di una condotta radicalmente lontana dalle procedure, imprevedibile e assolutamente eccezionale. L’omissione di una misura di sicurezza (come il mancato utilizzo di un dispositivo di protezione) da parte di un lavoratore non adeguatamente vigilato rientra pienamente nella sfera di responsabilità datoriale, poiché il sistema di sicurezza deve essere progettato per resistere anche a mancanze o disattenzioni del personale.

