Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica, una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o il diverso termine stabilito dalle parti, le azioni legali per l’adempimento delle relative obbligazioni (incluse quelle di cessione gratuita delle aree urbanizzate o da urbanizzare) si prescrivono col decorso dei successivi dieci anni, non essendo sufficiente l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione ad alterare, in sé, il rapporto obbligatorio fra gli stipulanti ed a rendere indisponibili (e quindi imprescrittibili ex art. 2934, comma 2, c.c.), in assenza di un’espressa previsione legislativa, i diritti convenzionalmente stabiliti a favore dell’Amministrazione stessa. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 4853/2025, in questa Rivista.

TAR Piemonte, sezione II, 3 settembre 2026, n. 1812

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