Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica: 1) l’eventuale prescrizione del reato di abusivismo edilizio può far decadere le conseguenze penali (come l’ordine di demolizione o rimozione dei manufatti, in quanto sanzioni accessorie legate alla condanna in sede penale), ma non può produrre effetti in relazione all’illecito edilizio, la cui configurazione è autonoma rispetto alle conseguenze penali dell’abuso; 2) l’ordine di demolizione di opere abusive, pur se adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione degli abusi e anche in area vincolata, costituisce esercizio di potere doveroso, tipizzato e vincolato, che presuppone il mero accertamento tecnico della natura abusiva delle opere e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la comparazione tra interesse pubblico al ripristino e interesse privato alla conservazione dell’opera; né può riconoscersi un affidamento tutelabile alla permanenza della situazione di fatto illegittima, non sanata. ● V. anche, in questa Rivista, inter alia: CdS, ad. plen., sent. n. 9/2017; sez. II, sentt. nn. 4844/2026, 6181/2021, 980/2021, 6434/2020, 7535/2019 e 4304/2019; sez. IV, sent. n. 2086/2019; sez. V, sent. n. 3051/2015; sez. VI, sentt. nn. 4640/2025, 5870/2023, 2772/2022 e 2086/2019; sez. VII, sentt. nn. 6523/2025, 2429/2023 e 1958/2023; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 55/2020; TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1728/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 30 giugno 2026, n. 5211

Torna in alto