Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica, l’annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], è espressione del potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi, sancito in via generale dall’art. 21-novies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), salva la specialità del termine di esercizio del potere (massimo dieci anni dall’adozione dell’atto di primo grado e diciotto mesi dall’accertamento della sua illegittimità), e rimane perciò soggetto agli altri presupposti di legittimità indicati dall’art. 21-novies l. 241/1990; con la conseguenza che l’annullamento straordinario regionale non può prescindere dalla valutazione in concreto dell’interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e dalla considerazione del contro-interesse privato al mantenimento del provvedimento favorevole, nell’ambito di un bilanciamento tanto più stringente quanto più l’annullamento interviene a distanza di molto tempo dall’adozione dell’atto originario.

Consiglio di Stato, sezione IV, 10 luglio 2026, n. 5565

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