Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica: a) la scadenza della convenzione urbanistica e la prescrizione delle azioni di adempimento esperibili nei confronti dei soggetti privati obbligati non determinano il venir meno dell’obbligo pubblicistico del Comune di garantire l’ordinato assetto del territorio, mediante il completamento delle opere di urbanizzazione previste da un piano di lottizzazione, qualora tali opere risultino ancora necessarie alla realizzazione dell’assetto urbanistico programmato; b) tale obbligo, fondato sull’art. 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150 («Legge urbanistica»), permane fintantoché non divenga efficace un nuovo strumento di pianificazione urbanistica che ridisciplini la destinazione dell’area; a tal fine, il Comune è tenuto ad attivare le iniziative necessarie per acquisire la proprietà o la disponibilità delle aree occorrenti, anche mediante gli strumenti coattivi previsti dall’ordinamento, e a provvedere al completamento e al collaudo delle opere di urbanizzazione; c) né il rilascio dell’agibilità degli edifici già realizzati né la mera adozione di una variante urbanistica ancora priva di efficacia sono sufficienti, di per sé, a escludere detto obbligo.

TAR Veneto, sezione II, 7 ottobre 2026, n. 1926

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