Tratto da: Eius
La nozione urbanistica di “pertinenza” dev’essere intesa in termini restrittivi, ovverosia come riferibile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto al manufatto principale, e non anche a opere che, per dimensioni e funzione, posseggano una propria autonomia e siano suscettibili di diversa utilizzazione economica, in quanto dotate di un distinto valore di mercato (fattispecie riguardante una piscina). ► V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 8504/2020, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 16 ottobre 2024, n. 8290