Tratto da: Eius
In tema di edilizia e urbanistica: a) il computo degli oneri di urbanizzazione non costituisce attività autoritativa né discrezionale; b) ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., esso può essere contestato dal privato dinanzi al giudice amministrativo – anche nelle forme dell’azione di mero accertamento – entro il termine di prescrizione decennale; c) in caso di liquidazione erronea, l’importo del contributo concessorio può sempre essere rideterminato – sia in aumento sia in diminuzione – dall’Amministrazione, fermo il limite, per la richiesta o per il rimborso, del predetto termine prescrizionale, decorrente dal rilascio del titolo abilitativo; d) gli oneri concessori devono essere quantificati secondo le regole e i parametri vigenti al momento del rilascio di tale titolo. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 12/2018; sez. IV, sentt. nn. 4310/2022 e 3405/2020.