Tratto da: EIUS 

In tema di edilizia e urbanistica: a) i Comuni, nell’esercizio della loro competenza in materia di «attività edilizia» [art. 2, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], possono stabilire le distanze minime non solo fra le costruzioni, ma anche fra queste e il confine dell’area su cui insistono; b) le relative norme, essendo poste a tutela di interessi generali, non sono derogabili dai privati. ► V. anche Cass. civ., sez. II, ord. n. 24827/2020.

Consiglio di Stato, sezione VI, 29 ottobre 2024, n. 8612

Torna in alto