Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica: 1) ai fini dell’impugnazione di titoli edilizi (o, più in generale, di provvedimenti che autorizzano interventi di trasformazione del territorio) rilasciati a terzi, la vicinitas, intesa quale stabile collegamento con l’area interessata dai lavori, è idonea a fondare la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che richiede l’allegazione di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall’atto impugnato; 2) qualora sia contestata la sussistenza della legittimazione ad agire, è onere del ricorrente allegare e dimostrare il titolo giuridico da cui discende il rapporto di vicinitas, producendo idonea documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell’area limitrofa a quella interessata dall’intervento; la mera indicazione delle particelle catastali su una planimetria non dimostra la titolarità del diritto vantato; 3) la prova delle condizioni dell’azione dev’essere fornita nel rispetto dei termini processuali perentori previsti dall’art. 73 c.p.a., con conseguente inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente, salvo che ricorrano i presupposti eccezionali per l’autorizzazione al deposito fuori termine ex art. 54, comma 1, c.p.a. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 22/2021; sez. III, sent. n. 2594/2026; sez. IV, sentt. nn. 3931/2024, 1211/2024 e 7987/2022; sez. V, sent. n. 5398/2024; sez. VI, sentt. nn. 7371 e 4173/2023.

TAR Piemonte, sezione II, 25 settembre 2026, n. 1869

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