tratto da leautonomie.it - a cura di Matteo Barbero

A seguito dell’approvazione del D.M. 25 luglio 2023 è stata novellata la disciplina dell’iter di predisposizione dei bilanci di previsione al fine di ridurre il ricorso all’esercizio provvisorio.  Lo snodo cruciale dei nuovi iter di bilancio previsti dai nuovi paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 è rappresentato dal c.d. “bilancio tecnico”…

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A seguito dell’approvazione del D.M. 25 luglio 2023 è stata novellata la disciplina dell’iter di predisposizione dei bilanci di previsione al fine di ridurre il ricorso all’esercizio provvisorio. 

Lo snodo cruciale dei nuovi iter di bilancio previsti dai nuovi paragrafi 9.3.1 e seguenti dell’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 è rappresentato dal c.d. “bilancio tecnico” che il responsabile del servizio finanziario “o chi ne fa le veci” è chiamato predisporre e da cui parte (sia pure con modalità differenziate a seconda della tipologia di ente) il processo che dovrebbe auspicabilmente portare all’approvazione del documento definitivo entro il 31 dicembre. 

In particolare, sono previsti iter leggermente diversi a seconda della tipologia di ente. L’iter ordinario prevede che entro il 15 settembre la giunta debba approvare, con l’assistenza del Segretario e/o del Direttore Generale, in coerenza con il Dup (anche se non ancora approvato dal Consiglio), l’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, da inviare ai responsabili dei servizi. 

Il responsabile del servizio finanziario – entro il medesimo termine – deve trasmettere ai responsabili dei servizi, il bilancio tecnico, con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo. 

Anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente (oltre che all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale) unitamente alle “necessarie informazioni di natura contabile”. 

Se il bilancio tecnico è in squilibrio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale, chiedendo loro di individuare gli interventi atti a riequilibrare le previsioni e segnalando i possibili interventi di riequilibrio. In assenza di indicazioni, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, di quelle ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente. 

Entro il 5 ottobre, i responsabili dei servizi devono predisporre le previsioni di entrata e di spesa di competenza e partecipano alle previsioni di cassa. L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità. 

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’articolo 153, comma 4, del Tuel e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio completa di allegati e trasmette alla giunta la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione. 

Se nel corso di tali attività il responsabile finanziario riscontra squilibri richiede all’organo esecutivo indicazioni correttive e in assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, elabora comunque una proposta di bilancio di previsione in equilibrio motivando le scelte. 

A questo punto la palla passerà di nuovo alla Giunta, che potrà recepire il bilancio tecnico oppure chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. 

Il medesimo iter si applica, con alcune modeste varianti, anche agli enti di articolati in circoscrizioni o municipi, a quelli di minori dimensioni ovvero che abbiamo attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni, a queste ultime nonché a Province e Città metropolitane. 

Al momento, l’efficacia di questa disciplina è piuttosto controversa e certamente non univoca: mentre al centro-nord prevale la compliance, nel mezzogiorno continuando a registrarsi diffusi e anche pesanti ritardi.

Al momento, non vi sono dati definitivi sul ciclo 2026-2028, ma a giorni si apriranno comunque le date per il triennio 2027-2029. Vedremo se, come sempre accaduto, arriverà la solita proroga o se finalmente si condanneranno gli enti lumaca alla gestione provvisoria. 

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