Tratto da GiurisprudenzaAppalti

Il giudizio ha offerto alla Corte di affrontare la questione dell’utilizzazione degli appalti pubblici per il perseguimento di obiettivi orizzontali di pubblico interesse, in particolare per la promozione di obiettivi sociali. Gli appalti pubblici, che rappresentano una parte considerevole del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione europea, vengono sempre più riconosciuti come uno strumento strategico che può essere utilizzato, al di là del semplice acquisto di beni o servizi al miglior prezzo, per raggiungere obiettivi politici più ampi, in particolare obiettivi di natura sociale (Socially responsible Public Procurement).

La controversia riguardava un criterio di aggiudicazione previsto nel capitolato relativo ad una procedura di appalto indetta dall’Ayuntamiento de Ortuella (Comune di Ortuella, Spagna) concernente servizi di assistenza domiciliare a favore di famiglie e/o persone in difficoltà.

Tale criterio prevedeva che, prendendo come riferimento le retribuzioni salariali stabilite dalla convenzione collettiva del settore, si dovesse tener conto per l’aggiudicazione dell’appalto delle retribuzioni salariali più elevate che l’impresa offerente propone di applicare alle persone che eseguono l’appalto. Il numero massimo di punti da attribuire a titolo del criterio controverso alle offerte che propongono un aumento percentuale del salario da applicare alle suddette persone è di 40 punti.

Il caso è stato dalla CGUE, II, con sentenza del 5 marzo 2026, in C-210/2024.

La Corte ha premesso che, secondo il paragrafo 2 di detto articolo 67, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo può essere valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione.

Tale norma consente quindi all’amministrazione aggiudicatrice di determinare criteri di aggiudicazione comprendenti aspetti sociali, purché i criteri relativi a tali aspetti siano connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione, tra i quali possono rilevare considerazioni di natura sociale, che possono riguardare gli utilizzatori o i beneficiari dei servizi oggetto dell’appalto, ma anche altri soggetti (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2012, Commissione/Paesi Bassi, C‑368/10, EU:C:2012:284, punto 85).

Sulla base di tali coordinate, postulato che il criterio di aggiudicazione verte sull’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare alle persone che eseguono l’appalto rispetto al livello delle retribuzioni salariali che risultano dall’applicazione del contratto collettivo di settore, la Corte ha ritenuto che il criterio in parola verta su uno degli «aspetti sociali», ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, poiché tale nozione deve essere interpretata in un senso ampio.

L’ampia formulazione di tale disposizione non esclude quindi che, in una determinata situazione, un’amministrazione aggiudicatrice tenga conto, mediante un criterio di aggiudicazione di un appalto relativo a servizi di assistenza sociale senza alloggio, dell’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto rispetto al livello delle retribuzioni salariali che risulta dall’applicazione del contratto collettivo di settore.

Conclusivamente, secondo la Corte, L’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che: “un criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di assistenza sociale senza alloggio che tiene conto, oltre il livello che risulta dall’applicazione del contratto collettivo di settore in vigore, dell’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto consente all’amministrazione aggiudicatrice di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di tale disposizione.

L’articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di assistenza sociale senza alloggio che, da un lato, tiene conto, oltre il livello che risulta dall’applicazione del contratto collettivo di settore in vigore, dell’aumento della massa salariale che l’offerente propone di applicare al personale che esegue l’appalto e, dall’altro lato, obbliga l’offerente di cui si tratta a precisare, previa negoziazione collettiva con i rappresentanti di detto personale, gli elementi retributivi nei quali si concretizza tale aumento retributivo nonché ad adoperarsi per concludere un contratto collettivo applicabile a detto personale.

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