tratto da leautonomie.asmel.eu.it

Non è legittimo mutare il CCNL applicato, dopo che la gara è stata aggiudicata. L’operato dell’Impresa che compia tale cambiamento, pone in essere una condotta non conforme alla normativa in materia.

Queste le indicazioni dell’ANAC espresse nel parere di precontenzioso n. 11 del 2026.

Il caso affrontato

Nel caso affrontato, riguardante l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico, un Consorzio aveva dichiarato di applicare il CCNL previsto dalla lex specialis, ma dopo l’aggiudicazione, in sede di verifiche successive alla consegna anticipata del servizio, erano stati richiesti i contratti di lavoro degli autisti impiegati nell’appalto ed era emerso che per tre autisti (su sei) il Consorzio applicava diversi contratti collettivi, i quali, sulla scorta della valutazione compiuta dal Consulente del lavoro incaricato dall’ente, non sarebbero risultati equivalenti, sotto il profilo economico, a quello indicato dalla SA e dichiarato dal Consorzio in sede di offerta.

Le indicazioni dell’ANAC

L’Autorità ha precisato che laddove un operatore dichiari in fase di gara di applicare il medesimo CCNL individuato dalla SA e di avere formulato l’offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, successivamente alle verifiche espletate dalla SA circa l’effettività dell’impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore.

Secondo l’ANAC, alla ammissibilità di un tale modus operandi ostano diversi principi in tema procedure di gara.

In primo luogo, i principi di chiarezza, trasparenza e non ambiguità dell’offerta economica, in quanto devono essere chiari e non modificati in fase esecutiva i contenuti economici dell’offerta.

Inoltre, i principi di correttezza e buona fede non consentono all’aggiudicatario di eseguire la prestazione sulla base di presupposti (anche sotto il profilo del CCNL applicato) diversi da quelli dichiarati in fase di gara. Viene in gioco anche il principio di necessaria tutela dei lavoratori, in quanto la dichiarazione postuma delle consorziate esecutrici di armonizzare il trattamento economico previsto nei tre diversi CCNL, mediante riconoscimento del super minimo, è stato assunto solo dopo le verifiche della SA e il trattamento economico integrativo è stato riconosciuto ai tre autisti solo dopo gli accertamenti compiuti dalla SA.

Sotto il profilo del principio di concorrenza, appare pertanto legittimo il sospetto della SA che il costo del lavoro sia stato stimato in termini inferiori in sede di gara e solo ex post l’operatore stia cercando di correggere il tiro.

In base al principio di autoresponsabilità ricadono, inoltre, in capo all’operatore economico le conseguenze discendenti dall’impegno assunto in gara di applicare il CCNL indicato dalla SA, non qualificabile come errore formale (come SOSTENUTO DAL Consorzio).

Secondo l’Autorità, la condotta tenuta dal Consorzio poteva essere riconducibile alla fattispecie del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della SA, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice e, dunque, rientrare nell’ambito del grave illecito professionale, la cui valutazione è rimessa alla SA.

Tale disposizione prevede che “L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.

Costituiscono mezzi di prova adeguati “la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente” (art. 98, comma 6).

Come chiarito dall’Autorità medesima (Delibera n. 550 del 28 novembre 2024) rientrano in questa causa di esclusione non automatica i casi in cui un concorrente fornisca in gara, “anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti tali da incidere sulle decisioni della Stazione appaltante in ordine all’ammissione, esclusione o aggiudicazione della gara” in questi casi spetta alla Stazione appaltante valutare “in concreto, se l’informazione fornita abbia avuto impatti decisivi sulle determinazioni assunte, verificando, in particolare, se, in mancanza di tale informazione, sarebbe stata assunta una determinazione diversa”.

Conclusioni

Nel caso in esame, il Comune è stato chiamato a valutare, previo contradditorio con l’operatore, l’incidenza della dichiarazione del Consorzio di applicare lo stesso CCNL indicato dalla SA sull’aggiudicazione della gara e la sua concreta idoneità ad influenzarne l’esito; a tal fine, secondo l’ANAC poteva essere tenuto in considerazione anche che tale informazione (non confermata in fase esecutiva) aveva comportato l’omissione della verifica di congruità dell’offerta e di equivalenza delle tutele, ai sensi dell’art. 110 del Codice, che il RUP (ai sensi dell’art. 24 del disciplinare, dell’art. 11, comma 4, del Codice e dell’art. 5 dell’All. I.01) avrebbe dovuto effettuare, prima di procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui il Consorzio avesse dichiarato di utilizzare tre diversi CCNL.

A tal fine poteva essere valutato anche l’esito di una tale verifica di equivalenza, laddove negativo.

Tale valutazione è stata, in ogni caso, rimessa alla Stazione appaltante, in quanto ampiamente discrezionale, e da effettuare alla stregua dei parametri definiti nell’art. 98 del Codice.

Torna in alto