Tratto da: EIUS
In tema di accesso ai documenti amministrativi, l’istanza ostensiva che faccia espresso riferimento alla sola disciplina dell’accesso documentale dev’essere valutata, da parte sia dell’amministrazione sia del giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a., esclusivamente alla luce della disciplina di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e non anche di quella dettata dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), dovendosi escludere la possibilità di una riqualificazione del titolo giuridico dell’istanza stessa. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, e sez. IV, sent. n. 10275/2022, entrambe in questa Rivista.

