Tratto da: Eius 

Il provvedimento amministrativo privo di firma autografa o recante una firma illeggibile non è affetto da invalidità, ove concorrano elementi testuali – indicazione dell’ente competente, nonché qualifica e ufficio di appartenenza del funzionario che l’ha adottato, emergenti anche dal corredo documentale – che consentono di affermare con sicurezza che esso è riconducibile all’Amministrazione ed a chi aveva il potere di emanarlo. ► Contra, TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 174/2020, che ritiene nullo ex art. 21-septies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), per difetto di un elemento essenziale, il provvedimento amministrativo sprovvisto di sottoscrizione autografa o equipollente.

Consiglio di Stato, sezione V, 10 ottobre 2024, n. 8141 

 

 

 

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