Tratto da: EIUS  

È illegittimo il provvedimento negativo avente natura discrezionale redatto in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), ove non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l. cit. (c.d. preavviso di rigetto).

TAR Liguria, sezione I, 2 maggio 2025, n. 507

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