L’inesistenza di una durata minima e la fissazione di una durata massima degli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato, con specifico riferimento a quelli attribuiti ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, sono affermati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E’ questa una lettura che è fortemente osteggiata da parte delle amministrazioni locali, come dimostrato dagli emendamenti presentati dall’Anci in sede di conversione del decreto legge n. 144/2026, che richiedono il superamento del divieto alla reiterazione e confermano il numero massimo del 50% dei posti dirigenziali previsti in organico, tetto che dal prossimo 1 gennaio dovrebbe ritornare al 30%.
I PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI
La norma sulla durata minima triennale degli incarichi dirigenziali non si estende a quelli conferiti a tempo determinato sia ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, sia ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000. Tali incarichi non possono in alcun modo essere ripetuti o prorogati oltre la durata quinquennale.
E’ quanto ha stabilito la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 24103/2026. Possiamo parlare di una sentenza che riassume i principi che si sono consolidati di recente. Sul versante della durata minima registriamo il rovesciamento dei principi dettati negli anni scorsi e che avevano stabilito il vincolo della durata minima triennale. Sul versante della durata massima, ivi compresa la reiterazione, abbiamo il recepimento dei principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria, senza il riconoscimento di una specificità del rapporto di lavoro dirigenziali delle pubbliche amministrazioni.
Ci viene detto che la previsione di una durata minima triennale degli incarichi dirigenziali a tempo determinato si basa “su un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 che non può essere condivisa, alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 31399 del 06/12/2024, Sez. L, Ordinanza n. 13641 del 21/05/2025, Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, Sez. L, Sentenze nn. 4812 e 4813 del 03/03/2026)”.
La previsione di una durata minima triennale degli incarichi dirigenziali, che è “dettata per quelli assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha tuttavia portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all’amministrazione. Vi osta anzitutto l’argomento letterale, dal momento che l’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede un termine minimo .. Oltre a ciò, assumono rilievo considerazioni di carattere logico sistematico.. l’art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti. Essi spesso si occupano di attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione”. Per questi incarichi non è inoltre previsto che all’atto del conferimento siano “individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati”.
Vediamo le regole dettate per la durata massima di tali rapporti, anche in caso di reiterazione. Leggiamo che “il lavoro dirigenziale pubblico a termine, quale si esprime nell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, si configura come forma eccezionale rispetto al rapporto a tempo indeterminato, il che ha peraltro il naturale effetto di far rientrare appieno la fattispecie nel contesto della disciplina vincolistica eurounitaria finalizzata ad evitare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine, onde contrastare la precarizzazione. Ciò anche perché è oramai del tutto pacifico che il rapporto dirigenziale pubblico, di natura subordinata secondo il diritto nazionale, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, non potendo ricondursi a nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla clausola 2, par. 2 dell’Accordo Quadro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27189 del 10/10/2025, dando continuità a quanto affermato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 13066 del 26/04/2022; v. anche Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16577 del 27/05/2026). Tale inquadramento non solo conduce ad affermare che la facoltà di rinnovo dei contratti ex art. 19, comma 6, non può essere più esercitata, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata massima stabiliti dalla norma, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente”.
Infine, leggiamo che “si tratta di considerazioni che si attagliano perfettamente anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 167 del 2000”; questo articolo “sottintende infatti che tale tipologia di contratti è funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione locale, come tali incompatibili con una durata legale minima”.
E’ opportuno aggiungere che, senza un provvedimento formale di conferimento dell’incarico dirigenziali non maturano i presupposti per la sua nascita.
E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 22789/2026. In essa leggiamo che “nell’impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo a seguito della stipulazione del contratto e l’atto unilaterale di conferimento dell’incarico, che l’amministrazione adotta nell’esercizio del potere privatistico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 .. non è idoneo a determinare l’instaurazione del rapporto medesimo né equivale ad una proposta contrattuale“.
GLI EMENDAMENTI DELL’ANCI

