Tratto da: EIUS
In tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione: a) non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma 2, c.p. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici») – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della medesima legge; b) le condotte già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma 2, c.p. potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 29 febbraio 2024, n. 19357 (dep. 15 maggio 2024)