Tratto da: EIUS
Sono inammissibili (poiché «un intervento da parte di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente – pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante rilevanza penale delle fattispecie di deturpamento o imbrattamento, a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune ipotesi di danneggiamento – comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso a questa Corte») le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – dell’art. 639 c.p. («Deturpamento e imbrattamento di cose altrui»).