Tratto da GiurisprudenzaAppalti

Il Tar Campania stabilisce come il principio di risultato imponga nell’esercizio dell’azione amministrativa, anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie, e a supportare decisioni “pragmatiche” dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche.

Le ricorrenti impugnano l’annullamento, ex art. 21-novies della L. n. 241/90, della intera procedura indetta per l’appalto dei lavori di realizzazione di nuova scuola (con finanziamento PNRR), annullamento motivato dalla ritenuta nullità degli atti amministrativi del procedimento di gara per inosservanza delle “disposizioni contabili di cui al d.Lgs. 267/2000, non essendovi stato apposto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis, comma 1, né essendo stato assunto impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 1 del medesimo decreto”

Secondo i giudici, a fronte, di un deficit di copertura finanziaria di incidenza modesta, e data la rilevanza sociale dell’intervento, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare adeguatamente la percorribilità di strade che consentissero comunque di conseguire il risultato dell’affidamento della commessa (per lo meno nella sua gran parte), senza arrivare alla rimozione integrale della gara.

Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 23/02/2026, n. 1261, che accoglie il ricorso  annullando la determina di rimozione della gara.

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