tratto da biblus.acca.it

Il caso esaminato nella sentenza del TAR Lazio 6444/2026 chiarisce il valore vincolante delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione agli Albi dei Fornitori e le conseguenze della loro inesattezza sul meccanismo di selezione degli operatori economici.

Il caso

Si tratta di una procedura negoziata senza bando (ex art. 50, comma 1, lett. c, D.Lgs. 36/2023) indetta per lavori di ripristino dei sistemi di smaltimento acque meteoriche. La stazione appaltante ha utilizzato il proprio Regolamento interno per l’Albo degli Operatori Economici, che prevede criteri oggettivi per l’estrazione dei 10 operatori da invitare. Nello specifico, il Regolamento suddivide l’Albo in graduatorie basate su:

  • fatturato globale dell’ultimo triennio;
  • importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria d’opera (CEL);
  • numero di personale dipendente.

La ratio della decisione: il “giudizio controfattuale”

L’impresa ricorrente, risultata prima in graduatoria, è stata esclusa perché in fase di iscrizione all’Albo aveva dichiarato un importo di lavori eseguiti pari a zero, mentre la documentazione post-gara (Certificati di Esecuzione Lavori – CEL) attestava lavori per oltre 1,2 milioni di euro. Questo errore ha causato un’alterazione del meccanismo di selezione, violando la parità di trattamento tra gli iscritti.

La Corte ha rigettato il ricorso basandosi su un giudizio controfattuale: qualora tale impresa avesse indicato, al momento della compilazione della domanda d’iscrizione, il corretto importo dei “Lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio antecedente la richiesta di iscrizione all’Albo”, non sarebbe stata selezionata per la procedura di gara”

L’esclusione non è quindi una sanzione per un errore formale, ma la conseguenza della violazione delle regole di “autovincolo” che presiedono alla formazione dell’elenco degli invitati.

Le motivazioni del TAR Lazio

L’approccio del TAR Lazio evidenzia che la digitalizzazione delle procedure (e-procurement) rende i dati dichiarati “dinamici” e vincolanti:

  • l’errore, anche se commesso in buona fede o per presunti malfunzionamenti informatici, resta rilevante se altera il meccanismo selettivo;
  • l’esclusione non è legata ad una carenza di requisiti tecnici (l’impresa aveva la SOA e i CEL necessari), ma al fatto che la sua partecipazione ha inficiato la parità di trattamento tra gli iscritti all’Albo;
  • sebbene il Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) ponga il “risultato” come principio cardine, questo non può giustificare la violazione delle regole di trasparenza e rotazione fissate a monte dalla PA.

Possiamo quindi concludere che l’inesattezza dei dati inseriti nell’Albo Fornitori, qualora alteri l’algoritmo di selezione degli invitati, legittima l’esclusione dell’operatore, indipendentemente dal possesso effettivo dei requisiti tecnici o dalla buona fede.

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