tratto da fiscooggi.it

Precisazioni su modalità di notifica e termine breve di impugnazione

La Cassazione affronta la equiparabilità tra la notifica via Pec all’indirizzo della parte – e non del difensore ove la parte aveva eletto domicilio digitale – e la notifica a mani proprie

SINTESI: La Corte (Cass. 03/04/2023, n. 9165) ha già affrontato la questione della equiparabilità tra la notifica a mezzo Pec presso l’indirizzo della parte (non già del proprio difensore ove la parte aveva eletto domicilio digitale) e la notifica a mani proprie con riferimento alla comunicazione dell’avviso di trattazione della causa ex artt. 31 e 61 Dlgs n. 546/1992 e l’ha risolta in senso negativo all’esito del seguente iter argomentativo:
nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del Dlgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario;
in virtù dell’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del Dlgs n. 82 del 2005; l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto;
qualora la parte abbia eletto domicilio presso la Pec del difensore, la comunicazione effettuata all’indirizzo Pec della parte è invalida, in quanto viola l’art. 17, primo comma, del Dlgs n. 546 del 1992, il quale prevede che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio;
non può ritenersi che la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della parte corrisponda alla consegna a mani proprie che l’art. 17 fa sempre e, comunque, salva;
l’art. 17 del Dlgs n. 546 del 1992 fa, infatti, riferimento alla consegna in mani proprie con una terminologia inequivocabile che prescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esige un coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione. La comunicazione a mezzo Pec prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto;
la notificazione/comunicazione all’indirizzo Pec della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell’atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna a mani proprie.
Pertanto, in presenza di una elezione di domicilio presso il proprio difensore, la notificazione della sentenza presso l’indirizzo Pec della parte non è equiparabile alla notificazione in mani proprie e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Ordinanza n. 8458 del 4 aprile 2026 (udienza del 23 gennaio 2026)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Di Marzio Paolo
Contenzioso e processo tributario – la notifica a mezzo Pec presso l’indirizzo della parte – non già del proprio difensore ove la parte aveva eletto domicilio digitale – e la notifica a mani proprie non sono equiparabili

 

 

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