tratto da biblus.acca.it

La sentenza 169/2026 del Tar Umbria affronta la trasmissibilità degli obblighi derivanti da abusi edilizi e i limiti entro cui un erede può contestare provvedimenti sanzionatori già impugnati dal dante causa.

Il caso

La ricorrente, divenuta proprietaria di un terreno per successione ereditaria, ha impugnato un atto comunale con cui le veniva ingiunto di dare esecuzione a precedenti ordinanze di demolizione relative a opere edilizie abusive realizzate dal proprio dante causa.

L’area interessata risultava soggetta a vincoli paesaggistici e inserita in un contesto territoriale protetto, con specifiche limitazioni urbanistiche. Le opere contestate comprendevano un fabbricato ad uso abitativo, manufatti accessori, recinzioni e altre strutture realizzate in assenza dei necessari titoli edilizi e paesaggistici.

In precedenza:

  • il Comune aveva già emesso analoghi provvedimenti demolitori, annullati dal giudice amministrativo per vizi formali;
  • successivamente, l’Amministrazione aveva adottato nuove ordinanze, impugnate dal dante causa della ricorrente;
  • tale giudizio era stato interrotto per morte del ricorrente e poi dichiarato estinto per mancata riassunzione.

A seguito di ciò, il Comune notificava all’erede l’obbligo di eseguire le demolizioni.

La parte ricorrente ha sostenuto che, nel frattempo, alcune delle opere contestate sarebbero state rimosse spontaneamente o per iniziativa dell’amministrazione, e ha quindi dedotto l’illegittimità dell’atto sotto diversi profili, tra cui vizi procedimentali, violazioni urbanistiche e difetto di motivazione.

La difesa dell’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che le ordinanze di demolizione erano divenute definitive a seguito dell’estinzione del precedente giudizio e che, trattandosi di atti vincolati, non era necessario alcun ulteriore coinvolgimento procedimentale dell’interessata.

La ricorrente ha replicato sostenendo che la precedente decisione del giudice amministrativo non copriva le nuove ordinanze e che, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna preclusione alla loro impugnazione, trattandosi di un autonomo provvedimento amministrativo sopravvenuto rispetto alle vicende processuali precedenti.

L’erede può contestare provvedimenti amministrativi già divenuti definitivi?

In via preliminare, al fine di esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, il Tribunale chiarisce il rapporto tra il presente giudizio e le vicende processuali pregresse già ricostruite.

La ricorrente è proprietaria del bene oggetto di causa in quanto erede del precedente intestatario, al quale erano state originariamente notificate le ordinanze di demolizione e ripristino. Tali provvedimenti erano stati impugnati in un precedente giudizio amministrativo, il quale, tuttavia, è stato interrotto a seguito del decesso del ricorrente e successivamente dichiarato estinto per mancata riassunzione nei termini di legge.

Non risultando esperite ulteriori iniziative processuali utili a riattivare il giudizio, la conseguenza è che le ordinanze già impugnate sono divenute definitive non più contestabili. In tale contesto, l’erede subentra nella posizione giuridica del de cuius, con la conseguenza che non può riaprire la contestazione di provvedimenti ormai consolidati.

Ne deriva che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che mirano a rimettere in discussione la legittimità delle ordinanze di demolizione già divenute definitive, comprese le censure formulate in via diretta o indiretta avverso tali atti. Analogamente, non può essere esaminata la doglianza relativa alle disposizioni urbanistiche richiamate, in quanto contestate solo in funzione strumentale rispetto agli ordini di demolizione.

Per quanto riguarda le ulteriori censure, il Tribunale rileva che la questione relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non è fondata. In particolare, viene ribadito che gli ordini di demolizione hanno natura vincolata e non discrezionale, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’apporto partecipativo del destinatario non potrebbe in alcun modo incidere sull’esito finale.

Tale principio è confermato da consolidata giurisprudenza, secondo cui l’ordine di demolizione di opere abusive costituisce un atto strettamente vincolato, fondato sull’accertamento dell’illecito edilizio, rispetto al quale non è richiesta alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla conservazione del bene.

Inoltre, l’illecito edilizio ha natura permanente e non è suscettibile di sanatoria di fatto derivante dal mero decorso del tempo. Di conseguenza, non può configurarsi un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, né in capo al responsabile originario né nei confronti dell’erede.

Ne consegue che non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di adottare una nuova ordinanza di demolizione nei confronti dell’erede, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento già esistente e divenuto definitivo. Eventuali interventi di rimozione delle opere nelle more rilevano esclusivamente nella fase esecutiva, ai fini della verifica dell’avvenuto adempimento.

Infine, viene ritenuta inammissibile per carenza di interesse la censura relativa alla mancata notifica a uno dei soggetti già destinatari del provvedimento originario.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso viene dichiarato parzialmente inammissibile e per la restante parte respinto.

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