È stata depositata il 6 ottobre 2026, la sentenza n. 160 della Corte Costituzionale: sito esterno banca dati CERDEF in relazione all’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ex art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Sono in parte inammissibili e per il resto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate dal giudice di pace di Milano, con ordinanza 3 novembre 2025, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 77, 97, 111, 113 e 117 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza 6 ottobre 2026, n. 160, ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 77 e 117, primo comma, Cost. (sotto il profilo della decretazione d’urgenza) e non fondate le restanti per «erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente».
Invero, spiega la Consulta, in base a una corretta interpretazione della disposizione censurata, il contribuente (un piccolo imprenditore sovraindebitato) è pienamente legittimato, ai sensi della lett. d) del comma 4-bis dell’art. 12 cit., a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma invalidamente notificati, in quanto «si ricade nell’ambito delle procedure previste dal CCII in favore dell’imprenditore minore [concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato] già all’atto della instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all’OCC». A tale fine è sufficiente rappresentare al giudice di aver instaurato la fase stragiudiziale dinanzi all’OCC e dare prova della legittimazione all’impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l’incidenza pregiudizievole che avrebbe il “peso” del debito risultante da ruolo e cartella di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che si intende attivare.
Il rimettente aveva, invece, ritenuto che, malgrado la qualifica del contribuente, quest’ultimo sarebbe stato escluso dall’ambito di applicazione della lett. d) – che contempla l’impugnabilità diretta quando si dimostri che dall’iscrizione possa derivare un pregiudizio nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in quanto l’attivazione di tali procedure avrebbe richiesto il previo accertamento della condizione di sovraindebitamento e la definizione precisa della posizione debitoria (pena il rischio di diniego o revoca dell’omologazione, di perdita dell’esdebitazione e persino di responsabilità penale).
tratto da dgt.mef.gov.it

