Tratto da: EIUS  

In tema di contratti: 1) nel contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta a seconda che la durata negoziale sia (a) determinata oppure (b) indeterminata e indeterminabile: nel primo caso trova applicazione l’art. 1671 c.c. sul recesso unilaterale e ad nutum del committente (ferma la rinnovazione tacita nell’eventualità di mancata disdetta alla scadenza stabilita), mentre nel secondo caso ciascuna delle parti può recedere in tempo utile a norma dell’art. 1569 c.c.; 2) nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere ex art. 1569 c.c., salvo il potere del giudice di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi o alla natura della somministrazione – il termine congruo entro il quale il recesso deve avere efficacia.

Corte di cassazione, sezione II civile, 11 marzo 2025, n. 6487

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