Tratto da: EIUS  

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l’art. 4, § 2, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, dev’essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all’uso corretto e sicuro dei medicinali stessi, non rientra nella nozione di «servizi non economici d’interesse generale», di cui a tale disposizione; 2) l’art. 19 della direttiva 2014/23 dev’essere interpretato nel senso che l’attività di gestione di una farmacia, la cui parte essenziale consiste nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all’uso corretto e sicuro di detti medicinali, rientra nella nozione di «servizi sociali e altri servizi specifici» di cui al citato art. 19.

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 10 luglio 2025

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