Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ribadisce la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari.
Questo quanto stabilito da Tar Lazio Roma, Sez. III, 17/05/2024, n. 9871:
14 – Con il primo mezzo, le ricorrenti principali hanno dedotto ragioni di asserita illegittimità della partecipazione del Consorzio ……… per non aver indicato le parti di lavori affidate alle consorziate esecutrici, in asserita violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara inerente alla seconda fase.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, è ben vero che la citata clausola della lex specialis prevede che “In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma I, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 [e quindi anche i consorzi stabili ndr], nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti dei lavori che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguiranno le attività lavorative”.
Tuttavia detta previsione va interpretata:
– in chiave sistematica con l’inciso appena precedente, che in relazione alle diverse forme aggregative fra imprese quali “R.T.I., GEIE o Consorzi Ordinari già costituiti o da costituire e…ogni tipo di Aggregazioni di imprese retiste”, con tenore ben diverso ed emblematico, dispone espressamente che “nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento o Consorzio o Geie od Aggregazione di imprese in rete”: dove la lex specialis della procedura ha inteso annettere valore espulsivo alla mancata indicazione della parte di lavori svolta dalle varie imprese componenti l’aggregazione, lo ha previsto espressamente; e tale comminatoria non è stata riprodotta per i consorzi stabili;
– in modo coerente con la normativa primaria, che è fonte legale della clausola in discorso: così mentre l’art. 48, comma 4 del d.lgs n. 50/2016 ha circoscritto l’obbligo di indicazione delle parti di lavoro affidate alle singole imprese aggregate unicamente ai RTI ed ai consorzi ordinari, per i consorzi stabili l’art. 47, al comma 2 ha previsto che essi “eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante” e al comma 7 ha sancito coerentemente che i medesimi “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta” soltanto “per quali consorziati il consorzio concorre”;
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