La recente sentenza del Tar Campania – Napoli, SEZ. I – del 9 maggio 2024 n. 3021 afferma la legittimità della delibera con la quale un Consigliere comunale è stato dichiarato decaduto dalla carica, per molte assenze ingiustificate dalle sedute consiliari (nella specie, si trattava di nove assenze consecutive), nel caso in cui l’Amministratore interessato abbia motivato tali assenze, in parte con ragioni di ordine lavorativo e, in parte, con la necessità di marcare politicamente il proprio disappunto e dissenso rispetto a una gestione della cosa pubblica considerata errata ed impropria; in tal caso, si è al cospetto di un astensionismo ingiustificato.
A differenza dell’astensionismo deliberato e preannunciato, che può considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza, quello non preventivamente comunicato e addotto solo successivamente – e su richiesta di giustificazione per la mancata partecipazione ai lavori consiliari – costituisce legittima causa di decadenza, generando difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene il consigliere comunale e violando l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico – amministrativa (TAR Lombardia-Brescia, sentenza n. 638/2011,; TAR Lombardia-Brescia, sentenza n. 826/2021).
Ha osservato, in particolare, la suindicata sentenza del Tar Campania che, nel caso di specie, secondo quanto emerge dalle stesse giustificazioni di parte ricorrente, le assenze sarebbero state precedute da comunicati sui social media realizzati insieme ad altri consiglieri comunali, anche essi dichiarati decaduti (e che peraltro hanno proposto innanzi al medesimo Tribunale ricorsi di tipo analogo a quello dell’odierna ricorrente).
Sennonché dai numerosi articoli di giornale e comunicazioni social depositati agli atti del giudizio, è emerso una sola comunicazione del 30 marzo 2022 con cui il gruppo consiliare ha preannunciato l’astensione dalla seduta del Consiglio comunale del giorno successivo, in quanto convocata di mattina nonostante le richieste di convocazione pomeridiana proveniente dai consiglieri di minoranza.
A fronte del riscontro fornito dal Presidente del consiglio comunale che indicava specifiche ragioni organizzative poste a fondamento della scelta della convocazione mattutina, la ricorrente e gli altri membri della minoranza consiliare non hanno comunque partecipato alla riunione.
E’ stato ritenuto che la motivazione addotta da parte ricorrente non sia tale da giustificare le assenze e intaccare la legittimità del provvedimento di decadenza, atteso che, per un verso, si tratta di un annuncio isolato a fronte delle molteplici assenze della ricorrente e, per altro verso, che le ragioni addotte a fronte dell’unico annuncio preventivo dell’assenza non aveva carattere politico ma meramente organizzativo legato allo svolgimento nell’orario mattutino delle sedute del Consiglio.
Solo alcune delle tante astensioni sono state preannunciate con PEC al Consiglio e solo una oggetto di comunicazione al pubblico, tutte le restanti assenze, almeno cinque, sono invece rimaste senza alcuna previa comunicazione e devono quindi ritenersi come rilevanti ai fini decadenziali, non potendosi esse neppure indirettamente ricollegare ad una strategia politica.