Tratto da GiurisprudenzaAppalti

Dopo tre proroghe tecniche, a gara conclusa, la consegna in via d’urgenza del servizio è legittima.

Su questa fattispecie si esprime il Consiglio di Stato, ricordando altresì come l’illegittimità della consegna in via d’urgenza del servizio non possa comunque determinare l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V., 31/08/2026, n. 6702:

26.1. Al riguardo parte appellante evidenzia che, come del resto sottolineato dall’Avvocatura erariale in prime cure, il riferimento normativo in forza del quale si era addivenuti alla consegna in via d’urgenza del servizio era da rinvenire nell’art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023 e non, come affermato dal giudice di prime cure, nell’art. 17, comma 9 d.lgs. 36/2023.

27. Anche tale motivo è fondato, alla stregua di quanto di seguito precisato.

27.1. Ed invero dalla disamina dei documenti depositato dall’Avvocatura erariale e dalla motivazione dello stesso decreto di aggiudicazione si evince come fossero state disposte ben tre proroghe tecniche in favore di ……….., gestore uscente, scelta questa attenzionata dalla Corte dei Conti.

Pertanto, a fronte della non ricorrenza dei presupposti per disporre una quarta proroga tecnica, che non avrebbe superato il vaglio della Corte dei Conti, avuto riguardo alla conclusione della procedura di gara, la scelta di affidare in via anticipata la gestione dell’appalto all’ATI ……… si è resa indubbiamente necessaria.

Ed invero il riferimento contenuto nel decreto di aggiudicazione all’art. 17, comma 9 del d.lgs. 36/2023, va relazionato con il riferimento, del pari contenuto nel medesimo decreto di aggiudicazione, all’art. 120 comma 11 (“in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”), quale presupposto giustificativo delle precedenti tre proroghe tecniche, non più applicabile una volta terminata la procedura di gara.

27.2. A fronte di detta evenienza la consegna in via d’urgenza è comunque da relazionarsi all’ipotesi, considerata nel comma 9 dell’art. 17, con riferimento alla ipotesi in cui la “mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico”, stante la necessità di esecuzione del servizio in via continuativa e l’impossibilità di disporre una quarta proroga tecnica.

27.2.1. Ciò in disparte dal rilievo che, come evidenziato da parte appellante, il giudice di prime cure, con l’ordinanza cautelare n. 3484/2025, aveva confermato e avallato l’esecuzione d’urgenza del servizio in capo all’ATI ……..

27.3. In ogni caso giammai l’illegittimità della consegna in via d’urgenza del servizio – da escludersi per le ragioni innanzi indicate – potrebbe determinare l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione.

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