tratto da leautonomie.asmel.eu.it

di Salvio Biancardi

Una ulteriore conferma della erogazione degli incentivi tecnici al personale delle società in house è stata espressa dalla Corte dei conti sez. regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione 23 maggio 2025, n. 128.

Il caso trattato

Nel caso esaminato, il Sindaco di un Comune chiedeva alla Corte dei conti di chiarire se una Amministrazione potesse definire un percorso di integrazione collaborativa con la propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 30 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., volte all’affidamento a terzi, mediante una delle procedure previste dal Codice, di lavori, servizi e forniture previste nella programmazione dell’Amministrazione stessa, al fine di sopperire a carenze qualitative e quantitative del proprio personale e promuovere, nel contempo la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

In caso di risposta positiva, chiedeva di chiarire se fosse possibile, in base ad uno specifico disciplinare ed entro i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione per un determinato contratto di lavori, servizi e forniture, prevedere l’incentivazione del personale coinvolto dal Responsabile Unico del Progetto (gruppo di lavoro) per l’effettuazione delle funzioni tecniche di cui all’Allegato I.10, sia esso dipendente dell’Amministrazione e/o della società in house, applicando i criteri di ripartizione previsti nella disciplina adottata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 45, comma 3, ultimo periodo del Codice.

La natura delle società in house e la disciplina degli incentivi tecnici

La Corte ha evidenziato che la società in house è frutto di un peculiare paradigma organizzativo in base al quale la P.A. reperisce al proprio interno le prestazioni a contenuto negoziale, attraverso l’impiego di un ente strumentale che è distinto sul mero piano formale, ma non su quello sostanziale.

In giurisprudenza risulta pacifica l’affermazione per cui le società in house “pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un’articolazione interna dell’ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell’attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte” (si veda, ad es. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18623/2024).

Sotto il profilo, invece, degli incentivi tecnici, la Relazione illustrativa di accompagnamento al codice dei contratti chiarisce che la corresponsione di tali incentivi al personale della Stazione appaltante risponde alla duplice finalità di conseguire “l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione” e di garantire “il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”, a fronte dello svolgimento delle attività declinate dall’All. I.10 dello stesso d.lgs. n. 36/2023 e contraddistinte da una rigorosa tassatività.

Il riscontro dei quesiti

Secondo la Corte, da quanto sopra esposto discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente.

La soluzione positiva al primo quesito, infatti, secondo la Corte, appare consona ad una migliore attuazione dei canoni dell’art. 97 Cost., in relazione ai principi di buon andamento, di imparzialità e di valorizzazione del merito, declinati in consonanza con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza scolpiti nello statuto generale del procedimento amministrativo (artt. 1 e ss., l. n. 241/1990), anche con riferimento ad un impiego ottimale del personale riconducibile alla sfera dell’Amministrazione.

Con riferimento al secondo quesito posto, il Comune aveva chiesto di sapere – a valle della risposta positiva già fornita al quesito precedente – se, in relazione ai presupposti dell’art. 45 Cod. contratti, gli incentivi possano essere erogati non solo al personale dell’Amministrazione, ma anche al personale della società in house che abbia collaborato alla procedura per l’affidamento a terzi.

Anche sul punto, il Collegio ritiene di dover fornire risposta positiva.

È stato infatti affermato che “la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG)… Da quanto sopra deriva l’applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni” (si veda Sez. Sardegna, del. n. 72/2024/PAR del 9 luglio 2024).

Conclusioni

Secondo la Corte, l’approdo interpretativo illustrato risulta coerente con quella prospettiva funzionale che connota il settore della contrattualistica pubblica.

La Corte ha conclusivamente affermato, in un’ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale, che deve ritenersi che la terminologia utilizzata dall’art. 45 “proprio personale” vada riferito a tutti i lavoratori ricompresi all’interno del perimetro dell’Ente pubblico, risultandovi perciò inclusi anche i dipendenti delle relative società in house.

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